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Ordinamento Ecclesiastico PCA sull’ufficio di diacono

di Risorse Riformate

ordinamento ecclesiastico PCA

PCA Book of Church Order.
Committee on Discipleship Ministries, 2015. Part 1, Chapter 9.


9-1. L’ufficio di diacono nella chiesa è descritto nelle Scritture come ordinario e duraturo. Si tratta di un ufficio di compassione e di servizio, secondo l’esempio del Signore Gesù; tale solidarietà si manifesta anche nella comunione dei santi, specialmente nel loro aiutarsi reciprocamente nel momento del bisogno.

9-2. Il dovere dei diaconi è di servire coloro che sono nel bisogno, che sono malati, che sono soli e che si trovano in difficoltà. È anche loro dovere fare in modo che i membri della chiesa sviluppino la generosità, concepire dei metodi efficaci per raccogliere le offerte delle persone e ripartire tali doni secondo lo scopo per cui sono stati elargiti. Essi devono prendersi cura dei beni della congregazione, sia mobili che immobili, e devono mantenere in buono stato l’edificio della chiesa e gli altri fabbricati che appartengono a essa. In questioni di particolare importanza che riguardano la proprietà della chiesa, essi non possono intraprendere azioni definitive senza l’approvazione della Sessione e il consenso della congregazione.

Nello svolgimento dei loro compiti i diaconi sono sotto la supervisione e l’autorità della Sessione. In una chiesa in cui è impossibile, per un qualsiasi motivo, avere dei diaconi, i doveri di quell’ufficio ricadono sugli anziani.

9-3. Per l’ufficio di diacono, che è di natura spirituale, devono essere scelti uomini d’indole spirituale, reputazione onesta, vita esemplare, spirito fraterno, calorosa solidarietà e buon giudizio.

9-4. I diaconi di ogni chiesa devono essere organizzati in un Consiglio, di cui il pastore sarà membro consultivo. I membri del Consiglio eleggeranno tra di loro un presidente, un segretario e un tesoriere; a quest’ultimo saranno affidati i fondi per le spese della chiesa. Il Consiglio si riunirà separatamente dalla Sessione almeno una volta al trimestre e ogniqualvolta che la Sessione lo richiederà. Il Consiglio di ogni chiesa determinerà il numero necessario per il quorum.

Il Consiglio terrà un registro di tutte le sue attività, di tutti i fondi e della loro distribuzione; inoltre, presenterà regolarmente i suoi verbali alla Sessione e, su richiesta di quest’ultima, anche in altre occasioni.

È auspicabile che la Sessione e il Consiglio dei diaconi si riuniscano in sessione congiunta una volta al trimestre per conferire su questioni di comune interesse.

9-5. I diaconi possono essere opportunamente nominati dagli organi superiori per servire nei comitati, specialmente come tesorieri. È appropriato, inoltre, che essi siano nominati amministratori fiduciari di qualsiasi fondo detenuto dagli organi della chiesa. Può anche essere utile che gli organi della chiesa, quando elaborano piani per la gestione delle finanze, invitino alle loro riunioni diaconi saggi e devoti.

9-6. I diaconi possono, a proprio beneficio, tenere di tanto in tanto delle conferenze per analizzare gli incarichi che sono loro affidati. Tali conferenze possono includere rappresentanti di chiese che coprono aree più o meno estese. Qualsiasi decisione presa da queste conferenze sarà solo di carattere consultivo.

9-7. E’ spesso opportuno che la Sessione di una chiesa scelga e nomini uomini e donne pii della congregazione per assistere i diaconi nella cura dei malati, delle vedove, degli orfani, dei prigionieri e di altri che possono trovarsi in difficoltà o nel bisogno. Questi assistenti dei diaconi non sono conduttori della chiesa (Ordinamento Ecclesiastico 7-2) e, in quanto tali, non sono soggetti all’ordinazione (Ordinamento Ecclesiastico 17).

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